Vademecum per le gestioni associate obbligatorie dei piccoli comuni
Perché il vademecum
L’obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni, oggetto dal 2010 in poi di molteplici interventi legislativi, è finalizzato al conseguimento di obiettivi di semplificazione, razionalizzazione del sistema territoriale locale e riduzione della spesa pubblica.
La normativa aveva fissato al 31 dicembre 2014 il termine finale per l’adempimento dell’obbligo di gestione associata di tutte le funzioni fondamentali, ad eccezione della lettera l) - dell’art. 14 comma 27 del dl. 78/2010, da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti ad una comunità montana.
Limiti per l'esercizio delle funzioni
Si applica la normativa regionale, fatta salva dall'art. 14 comma 31 Dl 78/2010 modificato.
Per le Unioni : all'interno di ciascun ambito può essere istituita una sola Unione di Comuni, che deve rispettare il limite demografico minimo di 10.000 abitanti, ovvero di 8.000 abitanti se composta prevalentemente di Comuni montani, calcolando la popolazione di tutti i Comuni ad essa aderenti. (Art. 7 comma 5 L.R. 21/2012).
Se si sceglie di esercitare le funzioni sottoscrivendo una convenzione non si applica nessun limite minimo di popolazione, in quanto la norma regionale individua come area territoriale adeguata per l’esercizio in forma associata anche delle funzioni fondamentali, l’intero ambito territoriale ottimale. (Art. 7 c.1 L.R. 21/2012).
Come si adempie all'obbligo
- Ambito nel quale non è costituita alcuna Unione
Tutti i Comuni obbligati ad esso aderenti, al fine di ottemperare agli obblighi possono stipulare tra tutti un'unica convenzione. Qualora ciò si giustifichi in relazione al particolare contesto territoriale, però, i Comuni obbligati possono esercitare le funzioni in convenzione tra alcuni soltanto di loro. - Ambito che ricomprende l'intero territorio di una Unione
- I Comuni facenti parte dell'Unione possono conferire le funzioni all'Unione medesima, oppure stipulare una convenzione con gli altri Comuni facenti parte dell’ambito ma non dell’Unione.
- I Comuni non aderenti all'Unione possono aderire all'Unione già istituita, convenzionarsi con essa o, per funzioni non conferite dai Comuni aderenti all'Unione, stipulare una convenzione tra tutti o parte (qualora ciò si giustifichi in relazione al particolare contesto territoriale) dei Comuni obbligati per una o più funzioni fondamentali. - Ambito che coincide con l'Unione
I Comuni ad essa aderenti, al fine di ottemperare possono conferire le funzioni all'Unione medesima ovvero convenzionarsi tra tutti o parte (qualora ciò si giustifichi in relazione al particolare contesto territoriale) degli altri Comuni.
Conseguenze dell'inadempimento
Intervento sostitutivo
La normativa regionale non prevede un intervento sostitutivo in caso di mancato avvio delle funzioni fondamentali; trovano applicazione le norme statali che prevedono che il prefetto assegni agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere, decorso il quale è previsto l’esercizio di poteri sostitutivi o la nomina di un commissario prefettizio (art. 14 del D.L. 78/2010, c. 31-quater).
Per la disciplina dei poteri sostitutivi vedere l’articolo 8 della legge n. 131/2003.
Effetti previsti dalla Regione
La normativa regionale prevede per gli enti inadempienti, l’esclusione dagli incentivi regionali e consente però agli stessi di poter accedere agli incentivi una volta raggiunti i requisiti previsti (art. 4 comma 4 L.R. n. 23/2013).
Verifica di efficacia ed efficienza delle gestioni tramite le convenzioni
Si applica la normativa statale che prevede, per le gestioni avviate tramite convenzione (e non per gli atti di conferimento all'Unione) - in mancanza del conseguimento di significativi livelli di efficacia e di efficienza entro un triennio dalla attivazione della convenzione - che i Comuni interessati siano obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante Unione di comuni. (Art. 14 DL n. 78/2010 c. 31bis). Le modalità delle attestazioni da parte dei Comuni (e delle Unioni) sul conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nelle gestioni associate sono stabilite con il DM 11 settembre 2013.