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Sentenza costituzionale n. 200/2012

Relativa all'art. 3 del decreto legge n. 138/2011 sulla liberalizzazione delle attività economiche
Testo e sintesi della sentenza

La sentenza n. 200/2012 concerne l'art. 3 del d.l. n. 138/2011 sulla liberalizzazione delle attività economiche.  

La Consulta rigetta quasi tutte le censure mosse dalle regioni ad eccezione di quelle relative al comma 3, il quale dispone l'abrogazione di tutte le normative statali incompatibili con il principio, sancito al comma 1, secondo il quale "l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge".

La Corte ritiene tale principio compatibile col quadro costituzionale e ordinamentale in quanto finalizzato a tutelare la concorrenza e a rimuovere gli ostacoli all'inizativa economica che non siano giustificati da reali ragioni di interesse pubblico. Conseguentemente, è altresì compatibile col riparto costituzionale delle competenze l'intervento del legislatore statale che fissa tale principio esercitando la propria competenza in materia di tutela della concorrenza.

Per le restanti questioni,  l'art. 3, nel suo complesso, è legittimo nella misura in cui le disposizioni in esso contenute devono ritenersi circoscritte e limitate ai soli ambiti di competenza statale non rilevando neppure la violazione del principio di leale collaborazione, invocato da molte delle ricorrenti.

Al contrario, è dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 3 in quanto:

a) contiene disposizioni di principio e non prescrizioni di carattere specifico e puntuale: di conseguenza la soppressione generalizzata delle normative statali incompatibili appare eccessivamente indeterminata e, quindi, potenzialmente lesiva delle competenze legislative regionali;

b) la valutazione sulla perdurante vigenza di normative statali incidenti su ambiti di competenza regionale spetterebbe a ciascun legislatore regionale e potrebbe dare esiti disomogenei, determinando ambiguità su quale sia la regolazione vigente per le varie attività economiche, con ricadute dannose anche per gli operatori economici. Vale a dire che si determinerebbe un sostanziale raggiro delle finalità perseguite dall'art. 3 medesimo (= concorrenza e superamento di vincoli sproporzionati all'iniziativa e all'esercizio delle attività economiche). 

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ultima modifica 2022-09-08T17:42:29+02:00
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