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Riordino istituzionale e territoriale

La legge regionale di riordino

La legge regionale 21/2012– “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” costituisce una tappa fondamentale del percorso di riordino istituzionale in Emilia-Romagna.

La legge regionale n. 21/2012, confermando l’intento di promozione della gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale, ha messo in atto una incisiva riorganizzazione territoriale e funzionale delle esperienze associative già in essere.

Con la legge 21/2012 la Regione ha individuato la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali, le forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, le modalità di incentivazione alle forme associative e alle fusioni dei Comuni.  

L’art. 3 definisce i criteri cui si ispira il riordino territoriale e funzionale del livello sovracomunale:  

  • la Regione individua la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica, salvaguardando per quanto possibile le esperienze associative già esistenti e promuovendone l'aggregazione in ambiti di più vaste dimensioni; 
  • i Comuni obbligati all'esercizio associato in base alla normativa statale vigente esercitano le funzioni fondamentali mediante Unioni di Comuni, anche montani, o convenzioni; 
  • la Regione incentiva la costituzione delle Unioni di Comuni in luogo delle convenzioni e promuove, in via prioritaria, le fusioni, considerate quali il massimo livello raggiungibile di riorganizzazione amministrativa; 
  • fermo restando quanto stabilito dalla normativa statale in materia, la Regione individua specifiche funzioni comunali che devono essere esercitate in forma associata fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale; 
  • la Regione incentiva la costituzione di un'unica Unione fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, riconoscendone altresì priorità di accesso ai finanziamenti previsti da leggi e regolamenti di settore; 
  • le Comunità montane sono trasformate in Unioni di Comuni montani 

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ultima modifica 2025-05-09T12:39:48+02:00
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