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Riordino istituzionale e territoriale

La nuova legge di riordino e la sua attuazione

La legge  regionale 21/2012– “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” costituisce una tappa fondamentale del percorso di riordino istituzionale in Emilia-Romagna.

La legge regionale n. 21/2012, confermando l’intento di promozione della gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale, ha messo in atto una incisiva riorganizzazione territoriale e funzionale delle esperienze associative già in essere. 

Ai fini del riassetto funzionale la Regione ha ottemperato alle previsioni stabilite dalle normative statali in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni e dei servizi comunali, in particolare dall’art. 14 del D.L.78/2010 che

  • prevede che la legge regionale individui “la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata…delle funzioni fondamentali secondo i principi di economicità, defficienza e di riduzione delle spese (co.28)
  • indica il limite demografico minimo di unioni e convenzionifissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane (in questo caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe individuati dalla regione (co. 31)

Con la legge 21/2012 la Regione ha individuato la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali, le forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, le modalità di incentivazione alle forme associative e alle fusioni dei Comuni.  

L’art. 3 definisce i criteri cui si ispira il riordino territoriale e funzionale del livello sovracomunale:  

  • la Regione individua la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica, salvaguardando per quanto possibile le esperienze associative già esistenti e promuovendone l'aggregazione in ambiti di più vaste dimensioni; 
  • i Comuni obbligati all'esercizio associato in base alla normativa statale vigente esercitano le funzioni fondamentali mediante Unioni di Comuni, anche montani, o convenzioni; 
  • la Regione incentiva la costituzione delle Unioni di Comuni in luogo delle convenzioni e promuove, in via prioritaria, le fusioni, considerate quali il massimo livello raggiungibile di riorganizzazione amministrativa; 
  • fermo restando quanto stabilito dalla normativa statale in materia, la Regione individua specifiche funzioni comunali che devono essere esercitate in forma associata fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale; 
  • la Regione incentiva la costituzione di un'unica Unione fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, riconoscendone altresì priorità di accesso ai finanziamenti previsti da leggi e regolamenti di settore; 
  • le Comunità montane sono trasformate in Unioni di Comuni montani  

Attuazione della legge 21/2012 

Per agevolare l'applicazione della legge regionale n. 21/2012 "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" sono di seguito proposti approfondimenti sul percorso di attuazione 

Legislazione regionale sul riordino territoriale 

Indicazioni attuative L.R. 21/2012 

Vademecum per le funzioni fondamentali dei piccoli Comuni

Il vademecum intende fornire a tutti i piccoli Comuni obbligati alla gestione associata delle funzioni fondamentali un quadro informativo che sia loro d'ausilio.

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ultima modifica 2021-12-22T13:41:57+01:00
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