La nuova legge di riordino e la sua attuazione
La legge regionale n. 21/2012, confermando l’intento di promozione della gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale, ha messo in atto una incisiva riorganizzazione territoriale e funzionale delle esperienze associative già in essere.
Ai fini del riassetto funzionale la Regione ha ottemperato alle previsioni stabilite dalle normative statali in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni e dei servizi comunali, in particolare dall’art. 14 del D.L.78/2010 che
- prevede che la legge regionale individui “la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata…delle funzioni fondamentali… secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese…” (co.28)
- indica il limite demografico minimo di unioni e convenzioni, fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane (in questo caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe individuati dalla regione (co. 31)
Con la legge 21/2012 la Regione ha individuato la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali, le forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, le modalità di incentivazione alle forme associative e alle fusioni dei Comuni.
L’art. 3 definisce i criteri cui si ispira il riordino territoriale e funzionale del livello sovracomunale:
- la Regione individua la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica, salvaguardando per quanto possibile le esperienze associative già esistenti e promuovendone l'aggregazione in ambiti di più vaste dimensioni;
- i Comuni obbligati all'esercizio associato in base alla normativa statale vigente esercitano le funzioni fondamentali mediante Unioni di Comuni, anche montani, o convenzioni;
- la Regione incentiva la costituzione delle Unioni di Comuni in luogo delle convenzioni e promuove, in via prioritaria, le fusioni, considerate quali il massimo livello raggiungibile di riorganizzazione amministrativa;
- fermo restando quanto stabilito dalla normativa statale in materia, la Regione individua specifiche funzioni comunali che devono essere esercitate in forma associata fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale;
- la Regione incentiva la costituzione di un'unica Unione fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, riconoscendone altresì priorità di accesso ai finanziamenti previsti da leggi e regolamenti di settore;
- le Comunità montane sono trasformate in Unioni di Comuni montani
Attuazione della legge 21/2012
Per agevolare l'applicazione della legge regionale n. 21/2012 "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" sono di seguito proposti approfondimenti sul percorso di attuazione
Legislazione regionale sul riordino territoriale
- L.R. n. 23 del 21 novembre 2013 - Misure urgenti per favorire l'attuazione del riordino territoriale.
- Nell'ambito della legge regionale di Assestamento di Bilancio 2013 (L.R. 9 del 25 luglio 2013) sono state introdotte nuove modifiche alla L.R. n.21/2012.
- L.R. 2/2013 art. 1 modifiche alla L.R. 21/2012
Indicazioni attuative L.R. 21/2012
- Nota su possibilità di proroga all'avvio delle gestioni associate (495.1 KB)
- Scadenziario L.R. n.21/2012 (56.32 KB)
- Lettera ai sindaci (495.1 KB) - Orientamenti per organizzare la prima fase di attuazione
- Nota generale sulla L.R. 21 del 21/12/2012 (170.43 KB)
- Definizione degli ambiti ottimali
Vademecum per le funzioni fondamentali dei piccoli Comuni
Il vademecum intende fornire a tutti i piccoli Comuni obbligati alla gestione associata delle funzioni fondamentali un quadro informativo che sia loro d'ausilio.
- Il Vademecum