Riordino delle Comunità Montane
La Regione Emilia-Romagna con la legge regionale 10/2008 “Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”, ha disciplinato il riordino delle Comunità montane, in particolare procedendo alla revisione dei loro ambiti territoriali (art.4) e riducendone il numero complessivo.
La revisione degli ambiti territoriali delle Comunità montane teneva conto delle caratteristiche territoriali, demografiche, socio-economiche complessive e dei preesistenti ambiti di cooperazione tra i Comuni.
Anche la legge regionale 2/2004 sulla montagna era intervenuta sulle comunità montane emiliano-romagnole. Il riordino delle Comunità montane era stato oggetto di intervento normativo statale - legge 24 dicembre 2007 n. 244, in particolare l'art. 2, c. 18, lett. a) - che imponeva la riduzione del numero complessivo delle Comunità montane.
Il processo di riordino regionale delle Comunità montane è indicato nella documentazione di questa sezione.
Riordino Comunità montane 2009
La Regione Emilia-Romagna con la legge regionale 10/2008 “Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”, ha disciplinato il riordino delle Comunità montane regionali, in particolare procedendo alla revisione dei loro ambiti territoriali (previsto dall'art. 4) e riducendone il numero complessivo, portato nel 2009 a nove.
Il processo che ha condotto al riordino delle Comunità montane è indicato nella documentazione presente in questa sezione.
Riordino Comunità montane 2013-14
Nel biennio 2013-2014 la Regione Emilia-Romagna ha attuato il riordino istituzionale relativo alle Comunità montane.
Nel 2013 sono stati decretati - per ognuna delle Comunità Montane - l’estinzione e il subentro delle Unioni dei Comuni.
Nel 2014 sono stati approvati i piani successori delle Comunità montane predisposti dai rispettivi Presidenti, poi approvati dai Consigli delle Unioni subentranti (ai sensi dell’art.11 della l.r. n. 21/2012) e dal presidente della Giunta regionale (ai sensi dell'art. 15 1 c.).