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Fusioni di Comuni

Contributi regionali e statali

Tabella riassuntiva contributi regionali e statali assegnati (pdf428.9 KB)

Contributi regionali

Foglio per il calcolo dei contributi regionali e statali  (xls125.44 KB)

 

La Regione Emilia Romagna incentiva prioritariamente le fusioni dei Comuni che raggiungono la soglia minima di popolazione di 5.000 abitanti e quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includono almeno tre Comuni, di cui almeno uno sotto i 1.000 abitanti. Sono inoltre previste premialità  per le fusioni con maggiore popolazione e  maggior numero di Comuni e per quelle comprendenti Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, così come disposto dall’art.18-bis della LR 24/1996.

L’esatta quantificazione di tali contributi è contenuta in ciascuna legge regionale di fusione.

I criteri per la quantificazione dei contributi regionali spettanti alle nuove fusioni intraprese nel 2016 sono individuati dal programma di riordino territoriale approvato con DGR 379 del 22 marzo 2016   (pdf294.94 KB)e dettagliati nell'allegato A parte integrante della suddetta delibera. Tali criteri fanno riferimento alla popolazione e al territorio complessivi e al numero dei Comuni interessati dalla fusione.

Secondo le nuove disposizioni occorre peraltro distinguere tra le fusioni "ordinarie" (ovvero quelle con popolazione complessiva inferiore ai 5000 abitanti, quando coinvolgano solo due comuni o più di due Comuni tutti con popolazione superiore a 999 abitanti) per le quali il contributo è rapportato solo alla popolazione ed al territorio complessivi e le fusioni "prioritarie" per le quali invece il contributo è rapportato anche al numero di Comuni, alla presenza di Comuni fino a mille abitanti e alla coincidenza della fusione con una Unione d'ambito ottimale ed eventualmente anche con il distretto socio sanitario.

In ogni caso l’esatta quantificazione dei contributi spettanti è contenuta in ciascuna legge regionale di fusione.

 

Contributi statali

Le fusioni di Comuni sono sostenute e finanziate anche dallo Stato che dispone l’erogazione di appositi contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione così come disposto all’art. 15 comma 3 del D.lgs 267/2000.

A decorrere dall’anno 2018 (ex art. 20, comma 1 bis, del DL n.95/2012) convertito nella L.135 del 07/08/12; il comma 1 bis è stato introdotto dall'art.1 comma 18 della L.208 del 28.12.2015  poi modificato dall’art. 1, comma 447 della L.232 dell’11.12.2016 e, da ultimo, dall’art. 1, comma 868 della L. 205 del 27.12.2017), il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione di cui all’art.15 comma 3 del TUEL o alla fusione per incorporazione di cui all’art.1 comma 130 della L.56/2014, è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limiti degli stanziamenti finanziari previsti ed in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. 

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari (ex art.20, comma 1 bis del D.L n.95/2012 convertito nella L.135 del 07/08/12).

 

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ultima modifica 2022-06-13T10:18:10+02:00
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