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Fusioni di Comuni

Contributi regionali e statali

Tabella riassuntiva contributi regionali e statali assegnati (pdf846.9 KB)

Contributi regionali

 

La Regione Emilia Romagna incentiva prioritariamente le fusioni dei Comuni che raggiungono la soglia minima di popolazione di 5.000 abitanti e quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includono almeno tre Comuni, di cui almeno uno sotto i 1.000 abitanti. Sono inoltre previste premialità  per le fusioni con maggiore popolazione e  maggior numero di Comuni e per quelle comprendenti Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, così come disposto dall’art.18-bis della LR 24/1996.

L’esatta quantificazione di tali contributi è contenuta in ciascuna legge regionale di fusione.

I criteri per la quantificazione dei contributi regionali spettanti alle nuove fusioni intraprese nel 2016 sono individuati dal programma di riordino territoriale approvato con DGR 379 del 22 marzo 2016   (pdf294.94 KB)e dettagliati nell'allegato A parte integrante della suddetta delibera. Tali criteri fanno riferimento alla popolazione e al territorio complessivi e al numero dei Comuni interessati dalla fusione.

Secondo le nuove disposizioni occorre peraltro distinguere tra le fusioni "ordinarie" (ovvero quelle con popolazione complessiva inferiore ai 5000 abitanti, quando coinvolgano solo due comuni o più di due Comuni tutti con popolazione superiore a 999 abitanti) per le quali il contributo è rapportato solo alla popolazione ed al territorio complessivi e le fusioni "prioritarie" per le quali invece il contributo è rapportato anche al numero di Comuni, alla presenza di Comuni fino a mille abitanti e alla coincidenza della fusione con una Unione d'ambito ottimale ed eventualmente anche con il distretto socio sanitario.

In ogni caso l’esatta quantificazione dei contributi spettanti è contenuta in ciascuna legge regionale di fusione.

 

Contributi statali

Le fusioni di Comuni sono sostenute e finanziate anche dallo Stato che dispone l’erogazione di appositi contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione così come disposto all’art. 15 comma 3 del D.lgs 267/2000.

Per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari sono erogati per ulteriori cinque anni (ex art. 15 comma 3 ter così come introdotto dal DL 44/2023 convertito in L.74/2023).

A decorrere dall'anno 2024 (ex art.20, comma 1 ter, DL n.95/2012 come introdotto dal DL 21/2022 convertito in L.135/2012 ) il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

  

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ultima modifica 2023-11-30T13:10:10+02:00
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