Legge regionale n. 20 del 24 novembre 2022
Nel 2022 la Regione Emilia-Romagna ha deciso di dotarsi di uno strumento normativo volto a prevenire ulteriori e più gravi situazioni di squilibrio finanziario nei bilanci dei Comuni del territorio emiliano-romagnolo. La declaratoria della legge regionale n.20 del 2022 è determinata dall’articolo 1 laddove afferma che l’obiettivo dell’intervento normativo è quello di prevenire nei Comuni situazioni di dissesto finanziario e favorire l’adozione di misure mirate al superamento delle situazioni di squilibrio finanziario. A tal fine l’articolo 2 della legge regionale n.20 del 2022 istituisce il fondo di erogazione per i Comuni in squilibrio finanziario. Il citato fondo permette di erogare contributi straordinario proprio ai Comuni in difficoltà.
Nello specifico possono beneficiarne:
- I Comuni che hanno deliberato sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- I Comuni che hanno l’obbligo di adottare i provvedimenti di cui al comma 3 dell’articolo 148-bis del medesimo decreto legislativo;
- I Comuni che si trovano in determinate situazioni di squilibrio finanziario definite da indicatori finanziari, individuati dalla Giunta.
Sono state anche definite determinate categorie di Comuni esclusi dalla partecipazione al Fondo poiché ricadono in uno o più casi delineati dagli articoli 141 (ad esclusione del comma 1, lettera b), numero 1), 227, comma 2-bis e 143 TUEL o poiché si ritrovano in dissesto finanziario.
In questo processo di sostegno e finanziamento ai Comuni a rischio di dissesto il ruolo della Giunta regionale è quello di:
- Definire, previo parere delle competenti commissioni assembleari, i criteri, gli indicatori finanziari e modalità di accesso al Fondo di erogazione;
- Adottare l’avviso pubblico per definire le modalità di partecipazione all’erogazione dei contributi straordinari;
- Costituire la Commissione tecnica di valutazione prevista dall’articolo 4 della l.r. 20/2022;
- Assicurare la messa in campo di modalità di segnalazione alle autorità competenti di qualsivoglia comportamento di malagestione in capo ad amministratori degli enti beneficiari del contributo regionale;
- Garantire che l’accordo di programma preveda la possibilità della revoca dei contributi concessi qualora non si ottemperi alle sue previsioni
La concessione dei contributi del Fondo è vincolata alla sottoscrizione di un accordo con la Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 15 l.241/1990. In particolare, l’accordo di programma azioni e cronoprogramma che i Comuni si impegnano a realizzare allo scopo di ripristinare gli equilibri economico-finanziari. L’accordo consente, quindi, di accompagnare i Comuni in processi di riordino, in adozione di misure organizzative e nel potenziamento della propria gestione tributaria e contabile.
Al fine di valutare le manifestazioni di interesse e il corretto adempimento dell’accordo di programma è istituita una Commissione tecnica di valutazione, la cui composizione e funzionamento sono appunto decisi con delibera di Giunta regionale.
Nell’ottobre 2023 con D.G.R. 1693/2023 è stato approvato il primo avviso pubblico per la partecipazione al Fondo con il quale sono stati stanziati euro 50.000 per l’anno 2023 ed euro 300.000 per l’anno 2024.
Sono state inoltre previste misure finanziarie straordinarie per gli enti locali di nuovo ingresso nella Regione Emilia-Romagna. Al fine di consentire la compiuta transizione nell’ordinamento regionale la Giunta, infatti, può definire modalità di misure straordinarie ai Comuni di nuovo ingresso.