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Fusioni di Comuni

Fusione per incorporazione

Con la Legge Regionale n. 15 del 29 luglio 2016  la Regione ha introdotto una puntuale disciplina per il procedimento legislativo di fusione per incorporazione, secondo le disposizioni e le prescrizioni contenute all'articolo 1 comma 130 della legge 56/2014.

I Comuni possono promuore il procedimento di incorporzione solo qualora gli stessi siano tra loro contigui ed abbiamo preventivamente espletato un referendum consultivo comunale. Il Comune incorporante conserva la propria personalità e succede in tutti i rapporti giuridici al Comune incorporato, mentre gli organi del Comune incorporato decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione.

Iniziativa ed iter legislativo

Il procedimento di fusione per incorporazione può prendere avvio solo a seguito di apposita istanza formulata alla Giunta regionale dai Consigli comunali.

L'istanza deve essere necessariamente preceduta da una consultazione referendaria che può essere avviata autonomamente dai Consigli comunali o a questi richiesta da almeno il 20% degli aventi diritto al voto delle popolazioni interessate. A fronte dell'esito positivo della verifica delle condizioni dei richiedenti, il referendum è indetto nei 30 giorni successivi al compimento della verifica stessa. Alla consultazione possono partecipare tutti gli elettori dei Comuni interessati.

Il referendum, deliberato dai consigli comunali e indetto dai sindaci, deve essere svolto in ciascun Comune nella medesima giornata ed è valido indipendentemente dal numero dei votanti.

Le risultanze della consultazione referendaria devono essere riportate sia nel loro risultato complessivo che in quello parziale dato dagli esiti distinti per ciascun Comune. Sulla base della modulistica predisposta dalla Regione, gli uffici comunali preposti organizzano e sovraintendono le operazioni elettorali.

La valutazione dei risultati referendari resta in capo ai Comuni che possono decidere se proseguire o meno il processo di fusione. In caso positivo, occorre che i Consigli comunali deliberino, entro e non oltre i successivi 30 giorni dall'esito del referendum, l'approvazione della istanza di fusione alla Giunta regionale con la quale viene attestata la regolarità delle operazioni referendarie. Entro i successivi venti giorni, gli uffici regionali verificano la regolarità dell'istanza e, nei successivi 30 giorni dal compimento della verifica, la Giunta regionale procede ad approvare il progetto di legge e a presentarlo all'Assemblea legislativa.

Le spese per lo svolgimento del referendum consultivo comunale vengono rimborsate dalla Regione ai sensi dell'art.13 comma 3 della L.R. 24 del 1996.

MODULISTICA OPERAZIONI / MODALITA’ CONVOCAZIONE ELETTORI PER REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE : Decreto presidente n.69 del 29/05/2018 (pdf1.54 MB)

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ultima modifica 2018-06-25T17:36:00+01:00
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