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Fusioni di Comuni

Iter legislativo della Regione - L.R. n. 24/96

 

 

Iniziativa legislativa

Per l’istituzione di un nuovo Comune e per la modifica dei confini e delle denominazioni comunali, occorre, così come previsto dall’art.133 comma 2 della Costituzione, una legge regionale preceduta dalla consultazione delle popolazione interessate.

L'iter legislativo, come previsto all'art.8 della LR 24/96, può avviarsi :

  • attraverso l'iniziativa legislativa popolare esercitata dai cittadini e dai Consigli provinciali e comunali ai sensi dell'art.18 dello Statuto regionale (art.8 comma 1 lett.a);
  • attraverso l'iniziativa legislativa esercitata dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti abilitati ai sensi dell'art.50 dello Statuto regionale (art.8 comma 1 lett.b).

 

L'iniziativa della Giunta può conseguire alla richiesta di consigli comunali o cittadini che non raggiungano la soglia richiesta per l'esercizio dell'iniziativa popolare, e precisamente:

  • su istanza dei Consigli comunali formulata con deliberazione adottata con le stesse modalità e procedure previste dall’art.6 del T.U.E.L. ovvero con maggioranza qualificata dei 2/3,  alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura (art.8 comma 2 LR 24/96 );
fac simile delibere consigli comunali (pdf159.84 KB)
e fac simile istanze Sindaci (docx12.88 KB)
  • su istanza proposta dalla maggioranza degli elettori residenti nei singoli Comuni interessati alla fusione (art.8 comma 3).

Progetto di legge di fusione

Nei casi di cui all'art.8, comma 2 e 3, entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza la Giunta regionale verifica la sussistenza dei presupposti e della richiesta e, in caso positivo, presenta all'Assemblea Legislativa il Progetto di legge, specificando, nella relazione di accompagnamento la sussistenza di condizioni finanziarie sufficienti a provvedere all’esercizio delle funzioni istituzionali e all’organizzazione e gestione dei servizi pubblici comunali (art.8, comma 6, LR n. 24/1996).

Il progetto di legge viene dunque preso in carico dalla Commissione consiliare competente che lo esamina e lo trasmette con una relazione all'Assemblea Legsilativa regionale entro 15 giorni dalla presa in carico (termine, quest'ultimo, ordinatorio) affinchè decida se deliberare o meno l'indizione del referendum in quanto potrebbe non disporlo nei casi in cui non vi sia obbligata (art.11, commi 1, 1bis e 1ter della LR n.24/1996).

Referendum consultivo

L'Assemblea Legislativa regionale dispone il referendum consultivo definendo il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare. Gli elettori sono chiamati quindi a pronunciarsi sulla volontà di istituire il nuovo Comune e sul nome da attribuire allo stesso, scelto tra quelli di una lista proposta dai Comuni.

Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro 10 giorni dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale. Il decreto contiene il testo integrale del quesito (o dei quesiti qualora, oltre a pronunciarsi sulla fusione, gli elettori siano chiamati anche a scegliere il nome del nuovo Comune) sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori.

 Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione.

Con riguardo agli esiti del referendum, la L.R. n. 15 del 29 luglio 2016, intervenendo sulla L.R. 24/1996, ha precisato che il progetto di legge di fusione non possa essere approvato dall'Assemblea legislativa regionale qualora il ‘no’ prevalga sia fra la maggioranza complessiva dei votanti dei territori interessati sia in almeno la metà dei singoli Comuni, mentre si stabilisce che debbano esprimersi preventivamente i Consigli comunali nel caso, invece, siano discordanti:

a) la volontà favorevole espressa dalla maggioranza complessiva dei votanti e quella contraria espressa da almeno la metà dei Comuni;

b) la volontà contraria espressa dalla maggioranza complessiva dei votanti e quella favorevole espressa dalla maggioranza dei Comuni.

Nello specifico :

  • Il procedimento legislativo si conclude senza passare all'esame degli articoli del progetto di legge quando i voti complessivi sul referendum per la fusione sono contrari alla fusione stessa e contestualmente l'esito è sfavorevole almeno nella metà dei Comuni interessati (art.12 comma 9 ter della LR 24/96);
  • In tutti gli altri casi l'Assemblea legislativa può procedere immediatamente all'esame del progetto di legge di fusione tranne quando:
a) i voti complessivi sul referendum sono favorevoli alla fusione ma nella maggioranza dei Comuni prevale il voto contrario;

b) i voti complessivi sul referendum sono favorevoli alla fusione ma il numero dei Comuni favorevoli è uguale a quello dei contrari;

c) i voti complessivi sul referendum sono sfavorevoli alla fusione ma nella maggioranza dei Comuni prevale il voto favorevole (art.12 comma 9 quater della LR 24/96);

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9 quater l'Assemblea legislativa può approvare la legge solo dopo aver preventivamente acquisito il parere dei Consigli dei Comuni in cui l'esito del referendum è stato contrario alla fusione. I Consigli comunali si esprimono entro sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. I termini di cui all'articolo 13 comma 2 per la deliberazione definitiva sul progetto di legge si interrompono per il tempo necessario alla acquisizione del suddetto parere o fino alla scadenza del sessantesimo giorno (art.12 comma 9 quinquies della LR 24/96).

Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 9 quater i Consigli comunali dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti si esprimono con deliberazioni approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri presenti. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti i Consigli comunali si esprimono con deliberazioni approvate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti (art.12 comma 9 sexies della LR 24/96).

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 9 quater i Consigli comunali si esprimono mediante deliberazioni approvate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti (art.12 comma 9 septies della LR 24/96).

Le disposizioni relative alla valutazione degli esiti referendari (art.12 commi da 9 ter a 9 septies della LR 24/96) si applicano solo ai nuovi procedimenti legislativi di fusione (ovvero ai progetti di legge presentati dopo l'entrata in vigore della L.R. 15 del 29 luglio 2016).

Per tutti i processi di fusione già in corso al momento dell'approvazione della LR 15/16, l'Assemblea legislativa si è impegnata a tenere comunque conto dei principi espressi dalla suddetta legge così come precisato nell'ordine del giorno n.2 collegato all'oggetto 2881 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante "Norme di promozione dei percorsi associativi: ambiti ottimali, Unioni, fusioni e incorporazione di Comuni" .

Adozione legge di fusione

Il Presidente della Giunta regionale, ricevuto dall'ufficio centrale per il referendum, il verbale contenente i risultati del referendum, ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e lo invia al Presidente dell'Assemblea Legislativa regionale.

La votazione finale da parte dell'Assemblea avviene entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del referendum.

L'entrata in vigore della legge regionale di fusione può non coincidere con la data di istituzione del nuovo Comune.

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ultima modifica 2022-09-08T16:41:54+01:00
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