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Unioni di Comuni

La Regione promuove il miglioramento dei servizi che i Comuni forniscono ai cittadini. Sostiene la costituzione e il consolidamento delle Unioni di Comuni, che nascono quando i Comuni si associano per esercitare insieme una serie di funzioni di loro competenza. L’obiettivo dei Comuni è migliorare la qualità dei servizi, risparmiare e, al tempo stesso, far avanzare l’innovazione e la semplificazione amministrativa. Attraverso la creazione di Unioni, i Comuni mettono insieme risorse umane, finanziarie e strumentali con le quali riorganizzare e razionalizzare le strutture.

Contributi per spese in conto capitale

Cosa si può acquistare e iscrivere a bilancio come acquisti in Conto Capitale ai sensi dell’ Art. 3 Comma 18 della L. 24/12/2003 n. 350: “Ai fini di cui all´articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti: a) l´acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; c) l´acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; e) l´acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all´erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l´intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell´articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio”.
DGR n. 370 dell' 8 aprile 2013

Proroga al 27 aprile 2014 dei termini per la rendicontazione alla Regione dei contributi in conto capitale concessi con delibera n. 2167/2011.

DGR n. 1473-2012

Proroghe termini per forme associative che comprendono Comuni colpiti dai sismi del 20 e del 29 maggio 2012

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ultima modifica 2019-03-21T19:17:30+02:00
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