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Sicurezza urbana

Legge regionale

La Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” disciplina congiuntamente “polizia amministrativa locale” e “politiche integrate di sicurezza” nel rispetto dei principi costituzionali di cui all’art.117. comma secondo, lettera h) Cost. e art.118, comma primo Cost..

CAPO I: PRINCIPI GENERALI

Il primo capo detta i principi generali che ispirano l’intera disciplina e chiarisce quali siano le aree d’intervento della Regione. In particolare l’ente regionale è competente in materia di:  a) prevenzione, contrasto e riduzione della cause del disagio e dell’emarginazione sociale; b) riqualificazione urbana; c) promozione delle forme associate fra i Comuni; d) protezione civile; e) sicurezza stradale; f) sicurezza ambientale; g) sicurezza e regolarità del lavoro; h) prevenzione esercitata dalle Aziende sanitarie locali e dall’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente.


CAPO II: PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

Disciplina il necessario coordinamento tra l’azione regionale e quella dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella promozione della sicurezza. In ragione di ciò la Regione: 1) promuove la conclusione di accordi con lo Stato in materia sicurezza delle città e del territorio regionale; 2) favorisce la cooperazione fra Province e Comuni; 3) sostiene la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, all’attività di individuazione delle priorità d’azione nell’ambito degli accordi sopra descritti. Lo scopo è: realizzare sistemi informativi integrati sui fenomeni di criminalità, vittimizzazione, inciviltà, disordine urbano; garantire un sistema diffuso di controllo del territorio e una gestione efficiente dei servizi per le vittime di reato; sviluppare moduli organizzativi dell’attività di polizia, facilitando anche l’intervento di operatori del quartiere e di cittadini; arginare i problemi legati alle violenze e molestie sessuali, alla violenza familiare, allo sfruttamento e violenza sui minori, alla prostituzione, alle discriminazioni xenofobe e razziste, ai conflitti culturali ed etnici, alle tossicodipendenze; istituire attività di formazione integrata rivolte agli operatori delle forze di polizia nazionali e locali e anche agli operatori sociali. Al fine di realizzare le iniziative elencate la Regione stanzia contributi a Comuni, Province, Comunità montane, Unioni e Associazioni intercomunali, nonché ad associazioni e organizzazioni di volontariato. La Regione Emilia-Romagna, inoltre, partecipa, quale socio fondatore, alla “Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati”, che interviene a favore di coloro che sono stati colpiti da azioni criminali. La legge riconosce, infine, l’importanza del volontariato come risorsa per definire efficaci politiche di prevenzione della criminalità e degli gli istituti di vigilanza ai fini di integrare l’esercizio delle funzioni di polizia locale. Tuttavia la legge si cura di definire precisi limiti e divieti alle forme di vigilanza privata, sia professionale sia volontaria.


CAPO III: POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

Disciplina l’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale. Le competenze in materia riguardanti funzioni di amministrazione attiva si collocano in capo ai Comuni, mentre alla Regione spettano compiti di sostegno, coordinamento, formazione delle polizie locali. In particolare, la Regione: a) promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale, anche a carattere intercomunale, per garantire su tutto il territorio regionale servizi di polizia municipale e provinciale; concede contributi agli Enti locali e alle loro associazioni per la promozione e l’istituzione dei corpi di polizia locale, la realizzazione di progetti volti alla qualificazione del servizio di polizia locale. La Regione Emilia- Romagna, inoltre, promuove, attraverso una scuola regionale specializzata, un’offerta formativa specifica per l’accesso alle diverse figure professionali della polizia locale e per l’aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio.


CAPI IV e V: NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Fissano gli aspetti finanziari, transitori e finali della legge.

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ultima modifica 2022-04-27T10:41:19+01:00
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