DL n. 66/2014-divieti e limitazioni assunzioni aziende speciali e istituzioni
Nuovo art 18 comma 2bis dl 112_2008 -Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, a meno che non gestiscano servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) o si tratti di farmacie.