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Fusioni di Comuni

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Il D.lgs. n.50/2016 relativo al Nuovo Codice degli Appalti, ha abrogato il precedente D.Lgs n.163/2006 in materia e, quindi, anche la norma che prevedeva, per i  Comuni istituiti a seguito di fusione, l'obbligo della centrale unica di committenza a decorrere dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

I Comuni, quindi, derivanti da fusione,  in ordine all'obbligo della Centrale unica di Committenza,  devono procedere secondo le modalità individuate dall'art.37 del Nuovo Codice Appalti approvato con D.lgs. n.50/2016, che detta disposizioni in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

Si rilevano, in materia, anche le disposizioni regionali contenute nell'art.25 "Processo di riduzione delle stazioni appaltanti" della l.r. n.18/2016 ("Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili") che prevedono per i Comuni non capoluogo di provincia, e quindi, in assenza di una deroga specifica anche per i Comuni derivanti da fusione, l'obbligo di avvalersi delle centrali uniche di committenza istituite, in ciascun ambito territoriale ottimale, dalle Unioni di Comuni di cui all'art.19 della lr.21/2012.

 

 

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ultima modifica 2017-03-03T12:29:00+02:00
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